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Codice civile

Art. 2136 c.c. — Inapplicabilità delle norme sulla registrazione 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione I - Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le norme relative all'iscrizione nel registro delle imprese non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto è disposto dall'art. 2200.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il testo codicistico afferma l’inapplicabilità delle norme di iscrizione agli imprenditori agricoli, salvo il richiamo all’articolo 2200. Questa formula va letta con la legislazione successiva sul registro delle imprese.

L’articolo 8 della legge n. 580/1993 disciplina il registro e le sezioni speciali per gli imprenditori agricoli, con gli effetti previsti dalla legge. In pratica l’iscrizione oggi è richiesta secondo il tipo di impresa e le regole amministrative pertinenti.

Non si può usare isolatamente l’esenzione letterale del 1942 per evitare la registrazione. Occorre distinguere sezione speciale, eventuale sezione ordinaria e forma dell’impresa; il codice conserva un testo non coordinato sul punto.

Esempio pratico

Un coltivatore avvia l’attività con partita IVA: prima di concludere che non debba iscriversi, controlla sezione speciale e adempimenti del registro attuale.

Note

La lettera del codice non è un’esenzione operativa dall’iscrizione: legge n. 580/1993, art. 8, e disciplina del registro delle imprese.

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