Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2138 c.c. — Dirigenti e fattori di campagna 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione I - Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I poteri dei dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati dalle norme corporative e, in mancanza, dagli usi.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

I poteri dei dirigenti agricoli e dei fattori di campagna sono anzitutto quelli conferiti dal preponente per iscritto. In mancanza, il testo rinvia alle fonti e agli usi della specifica attività.

Nei rapporti con terzi occorre ricostruire incarico, poteri effettivamente attribuiti e conoscibilità dei limiti, insieme alle regole generali della rappresentanza e alle fonti lavoristiche applicabili.

Il rinvio corporativo non equivale a una procura illimitata. La qualifica di fattore, da sola, non prova il potere di vendere il fondo o assumere obblighi estranei alla gestione ordinaria.

Esempio pratico

Il proprietario incarica per iscritto un fattore di comprare sementi fino a una soglia: un acquisto di macchinari costosi richiede la verifica dei poteri conferiti.

Articoli collegati