Codice civile
Art. 2138 c.c. — Dirigenti e fattori di campagna
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione I - Disposizioni generali
Testo dell'articolo
I poteri dei dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati dalle norme corporative e, in mancanza, dagli usi.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
I poteri dei dirigenti agricoli e dei fattori di campagna sono anzitutto quelli conferiti dal preponente per iscritto. In mancanza, il testo rinvia alle fonti e agli usi della specifica attività.
Nei rapporti con terzi occorre ricostruire incarico, poteri effettivamente attribuiti e conoscibilità dei limiti, insieme alle regole generali della rappresentanza e alle fonti lavoristiche applicabili.
Il rinvio corporativo non equivale a una procura illimitata. La qualifica di fattore, da sola, non prova il potere di vendere il fondo o assumere obblighi estranei alla gestione ordinaria.
Esempio pratico
Il proprietario incarica per iscritto un fattore di comprare sementi fino a una soglia: un acquisto di macchinari costosi richiede la verifica dei poteri conferiti.