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Art. 2137 c.c. — Responsabilità dell'imprenditore agricolo 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione I - Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'imprenditore, anche se esercita l'impresa su fondo altrui, è soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge e dalle norme corporative concernenti l'esercizio dell'agricoltura.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

L’imprenditore agricolo è tenuto agli obblighi che riguardano l’esercizio dell’agricoltura anche quando coltiva un fondo altrui. La posizione dipende dall’attività svolta, non soltanto dalla proprietà della terra.

Si considerano le regole legali sulla gestione, sulla sicurezza, sull’ambiente e sulla conduzione che trovino applicazione alla specifica impresa. Il contratto con il proprietario distribuisce i compiti nei limiti consentiti.

Il rinvio alle norme corporative è storico. Non ogni obbligo del proprietario passa automaticamente al conduttore: titolarità, controllo e disposizione speciale vanno identificati separatamente.

Esempio pratico

Una società prende in affitto un frutteto: gli obblighi di gestione dell’impresa agricola gravano su chi la esercita, pur senza proprietà del fondo.

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