Codice civile
Art. 2140 c.c. — Comunione tacita familiare (articolo abrogato)
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione I - Disposizioni generali
Testo dell'articolo
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
L’articolo 2140 è espressamente abrogato dalla legge n. 151/1975. Il numero è mantenuto per continuità del codice; nessuna disposizione previgente è presentata come vigente.
Eventuali rapporti di comunione familiare anteriori si valutano secondo la normativa applicabile al loro periodo e le norme sulla famiglia e sull’impresa familiare, quando ne ricorrano i presupposti.
Non si possono costituire oggi diritti invocando il vecchio articolo abrogato. Le massime che lo citano possono riguardare soltanto fatti storici e vanno lette nel loro ambito temporale.
Esempio pratico
Una famiglia discute utili di una coltivazione avviata oggi: non si applica l’abrogato 2140; si verifica il titolo concreto e l’eventuale articolo 230-bis.
Note
Abrogazione espressa riportata da Normattiva. La denominazione storica è una rubrica editoriale di orientamento, non testo vigente.