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Art. 2140 c.c. — Comunione tacita familiare (articolo abrogato) 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione I - Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Stato della norma: abrogato espresso.

Testo dell'articolo

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

L’articolo 2140 è espressamente abrogato dalla legge n. 151/1975. Il numero è mantenuto per continuità del codice; nessuna disposizione previgente è presentata come vigente.

Eventuali rapporti di comunione familiare anteriori si valutano secondo la normativa applicabile al loro periodo e le norme sulla famiglia e sull’impresa familiare, quando ne ricorrano i presupposti.

Non si possono costituire oggi diritti invocando il vecchio articolo abrogato. Le massime che lo citano possono riguardare soltanto fatti storici e vanno lette nel loro ambito temporale.

Esempio pratico

Una famiglia discute utili di una coltivazione avviata oggi: non si applica l’abrogato 2140; si verifica il titolo concreto e l’eventuale articolo 230-bis.

Note

Abrogazione espressa riportata da Normattiva. La denominazione storica è una rubrica editoriale di orientamento, non testo vigente.

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