Codice civile
Art. 2141 c.c. — Nozione
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione II - Della mezzadria
Testo dell'articolo
Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di una famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un podere e per l'esercizio delle attività connesse al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili. È valido tuttavia il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La mezzadria descritta dal codice associa concedente e mezzadro alla coltivazione del podere e alla divisione di prodotti e utili, con possibile patto su proporzioni diverse per alcuni prodotti.
La legge n. 756/1964 vieta nuovi contratti di mezzadria e dichiara nulli quelli stipulati in violazione; la legge n. 203/1982 regola, entro i propri limiti, la conversione dei rapporti associativi preesistenti in affitto.
La definizione codicistica può servire per qualificare controversie su rapporti residui o storici; non abilita una nuova mezzadria oggi. Va distinto il diritto personale di godimento del mezzadro dalla proprietà del fondo.
Esempio pratico
Un podere è condotto in base a un rapporto sorto prima del divieto: per qualificare gli obblighi residui si ricostruiscono data, patti, conversione e attività effettiva.
Giurisprudenza
Godimento del mezzadro e azione petitoria
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 12124, 2023, Rv. 667804-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Il mezzadro, in quanto titolare di un diritto personale di godimento, non è legittimato a proporre un giudizio petitorio fondato su un diritto reale sul fondo.
Fonte →
Note
La legge n. 756/1964, art. 3, vieta e dichiara nulli i nuovi contratti di mezzadria; la legge n. 203/1982, art. 25, regola la conversione dei rapporti preesistenti entro il suo perimetro.