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Art. 2188 c.c. — Registro delle imprese 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo III - Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione; Sezione I - Del registro delle imprese

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.

Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

Il registro è pubblico.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il registro delle imprese raccoglie le iscrizioni previste dalla legge e garantisce pubblicità delle informazioni.

La disposizione codicistica ne afferma istituzione, tenuta e accessibilità; l'assetto attuale dell'ufficio e della vigilanza è integrato dalla legge sulle camere di commercio e dal regolamento.

La pubblicità di un dato non significa che qualsiasi fatto debba essere iscritto: occorre una previsione normativa e il relativo effetto va individuato separatamente.

Esempio pratico

Chi vuole verificare sede e rappresentante di una società consulta il registro e controlla la data dell'iscrizione.

Note

Assetto e procedure del registro da coordinare con la legge n. 580/1993 e il DPR n. 581/1995.

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