Codice civile
Art. 2188 c.c. — Registro delle imprese
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo III - Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione; Sezione I - Del registro delle imprese
Testo dell'articolo
È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.
Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.
Il registro è pubblico.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il registro delle imprese raccoglie le iscrizioni previste dalla legge e garantisce pubblicità delle informazioni.
La disposizione codicistica ne afferma istituzione, tenuta e accessibilità; l'assetto attuale dell'ufficio e della vigilanza è integrato dalla legge sulle camere di commercio e dal regolamento.
La pubblicità di un dato non significa che qualsiasi fatto debba essere iscritto: occorre una previsione normativa e il relativo effetto va individuato separatamente.
Esempio pratico
Chi vuole verificare sede e rappresentante di una società consulta il registro e controlla la data dell'iscrizione.
Note
Assetto e procedure del registro da coordinare con la legge n. 580/1993 e il DPR n. 581/1995.