Codice civile
Art. 2189 c.c. — Modalità dell'iscrizione
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo III - Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione; Sezione I - Del registro delle imprese
Testo dell'articolo
Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato.
Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.
Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Un interessato presenta domanda per iscrivere un fatto che la legge rende registrabile.
L'ufficio verifica firma e condizioni legali; il rifiuto è comunicato e può essere impugnato davanti al giudice del registro nel termine codicistico.
Controllo dell'ufficio, forme di presentazione e comunicazioni si coordinano con il regolamento attuativo e la disciplina telematica; la verifica non sostituisce un giudizio ordinario sui diritti.
Esempio pratico
L'ufficio rifiuta l'iscrizione per un documento mancante: il richiedente verifica la motivazione e propone ricorso nei termini.
Note
Assetto e procedure del registro da coordinare con la legge n. 580/1993 e il DPR n. 581/1995.