Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2193 c.c. — Efficacia dell'iscrizione 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo III - Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione; Sezione I - Del registro delle imprese

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.

L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta.

Sono salve le disposizioni particolari della legge.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Un fatto soggetto per legge a iscrizione rileva nei rapporti tra obbligato e terzi.

L'omessa pubblicità di regola impedisce all'obbligato di opporlo, salvo prova che il terzo lo conoscesse; una volta iscritto, il terzo non può invocarne ignoranza.

Le discipline speciali possono derogare; il principio opera nei rapporti sostanziali interessati e non sostituisce automaticamente le regole processuali sulle notificazioni.

Esempio pratico

Un amministratore perde i poteri ma la modifica non viene iscritta: la società valuta se può provarne la conoscenza al contraente.

Giurisprudenza

  • Pubblicità della rappresentanza sociale

    Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 13094, 1992 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    L’omessa iscrizione di una variazione della rappresentanza non rende nulli o inefficaci in assoluto gli atti del rappresentante pienamente legittimato: il terzo ignaro può opporre la mancata pubblicità quando non intende avvalersene.

    Fonte →

Articoli collegati