Codice civile
Art. 2193 c.c. — Efficacia dell'iscrizione
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo III - Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione; Sezione I - Del registro delle imprese
Testo dell'articolo
I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.
L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta.
Sono salve le disposizioni particolari della legge.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Un fatto soggetto per legge a iscrizione rileva nei rapporti tra obbligato e terzi.
L'omessa pubblicità di regola impedisce all'obbligato di opporlo, salvo prova che il terzo lo conoscesse; una volta iscritto, il terzo non può invocarne ignoranza.
Le discipline speciali possono derogare; il principio opera nei rapporti sostanziali interessati e non sostituisce automaticamente le regole processuali sulle notificazioni.
Esempio pratico
Un amministratore perde i poteri ma la modifica non viene iscritta: la società valuta se può provarne la conoscenza al contraente.
Giurisprudenza
Pubblicità della rappresentanza sociale
Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 13094, 1992 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
L’omessa iscrizione di una variazione della rappresentanza non rende nulli o inefficaci in assoluto gli atti del rappresentante pienamente legittimato: il terzo ignaro può opporre la mancata pubblicità quando non intende avvalersene.
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