Codice civile
Art. 2194 c.c. — Inosservanza dell'obbligo d'iscrizione
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo III - Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione; Sezione I - Del registro delle imprese
Testo dell'articolo
Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
L'omissione di un'iscrizione obbligatoria integra la fattispecie sanzionatoria descritta dal codice.
La disposizione rinvia ai modi e ai termini dell'obbligo di registrazione, che devono essere individuati per la specifica impresa.
La lettera dell'articolo reca un'ammenda in lire e rinvii storici: importi, natura della sanzione e norme speciali richiedono verifica nel regime vigente prima di qualsiasi quantificazione.
Esempio pratico
Un imprenditore trascura l'iscrizione: prima di stimare una sanzione si controllano obbligo concreto, scadenza e disciplina oggi applicabile.
Note
Testo letterale in lire e rinvii storici: natura e importi della sanzione da coordinare con le norme sopravvenute prima dell’uso operativo.