Codice civile
Art. 2195 c.c. — Imprenditori soggetti a registrazione
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo III - Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione; Sezione II - Dell’obbligo di registrazione
Testo dell'articolo
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un'attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La norma identifica le attività imprenditoriali commerciali tenute alla registrazione secondo il codice.
Comprende produzione industriale, intermediazione, trasporto, banca e assicurazione e attività ausiliarie; le regole riferite alle imprese commerciali si estendono in linea generale alle categorie elencate.
La qualifica civilistica richiede un'attività d'impresa concreta e va distinta da classificazioni fiscali; l'iscrizione di agricoli e altri soggetti segue anche leggi speciali.
Esempio pratico
Un operatore che acquista sistematicamente merci per rivenderle rientra nell'intermediazione: si valuta l'obbligo di iscrizione.
Giurisprudenza
Economicità e lucro soggettivo
Corte di cassazione, sez. VI-1, ordinanza n. 14250, 2016 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La qualifica di imprenditore commerciale non richiede necessariamente distribuzione soggettiva di utili: conta anche l’organizzazione di un’attività svolta con metodo economico e proporzione tra costi e ricavi.
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