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Art. 2217 c.c. — Redazione dell'inventario 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo III; Sezione III - Disposizioni particolari per le imprese commerciali; § 2 - Delle scritture contabili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima.

L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.

L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

L'inventario descrive e valuta attività e passività all'avvio dell'impresa e poi annualmente.

Comprende anche il patrimonio estraneo all'impresa dell'imprenditore cui la norma si riferisce, si chiude con bilancio e conto economico e deve essere firmato nel termine indicato rispetto alla dichiarazione dei redditi.

I criteri delle società per azioni valgono in quanto compatibili. Patrimonio personale e patrimonio di una società non possono essere confusi applicando indistintamente la regola.

Esempio pratico

L'imprenditore individuale censisce merci, debiti e beni personali all'avvio e aggiorna il prospetto alla fine dell'esercizio.

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