Codice civile
Art. 2218 c.c. — Bollatura facoltativa
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo III; Sezione III - Disposizioni particolari per le imprese commerciali; § 2 - Delle scritture contabili
Testo dell'articolo
L'imprenditore può far bollare nei modi indicati nell'articolo 2215 gli altri libri da lui tenuti.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
L'imprenditore tiene libri ulteriori rispetto a quelli soggetti a formalità obbligatorie. La bollatura scelta dall’imprenditore riguarda la formalità del libro e non certifica la verità di ogni annotazione inserita successivamente.
Può scegliere di farli bollare con le modalità indicate dall'art. 2215. Occorre distinguere il libro ulteriore dalla contabilità già regolata e applicare le modalità di formalizzazione effettivamente previste per il documento.
La scelta è facoltativa e non crea da sola efficacia probatoria privilegiata per qualsiasi contenuto. Rimane necessaria una tenuta regolare. Facoltatività della bollatura non significa facoltatività degli obblighi di corretta registrazione o conservazione eventualmente pertinenti all’attività.
Esempio pratico
L'impresa decide di bollare un registro interno aggiuntivo: l'adempimento non rende automaticamente veritiera ogni annotazione.