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Art. 2218 c.c. — Bollatura facoltativa 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo III; Sezione III - Disposizioni particolari per le imprese commerciali; § 2 - Delle scritture contabili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'imprenditore può far bollare nei modi indicati nell'articolo 2215 gli altri libri da lui tenuti.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

L'imprenditore tiene libri ulteriori rispetto a quelli soggetti a formalità obbligatorie. La bollatura scelta dall’imprenditore riguarda la formalità del libro e non certifica la verità di ogni annotazione inserita successivamente.

Può scegliere di farli bollare con le modalità indicate dall'art. 2215. Occorre distinguere il libro ulteriore dalla contabilità già regolata e applicare le modalità di formalizzazione effettivamente previste per il documento.

La scelta è facoltativa e non crea da sola efficacia probatoria privilegiata per qualsiasi contenuto. Rimane necessaria una tenuta regolare. Facoltatività della bollatura non significa facoltatività degli obblighi di corretta registrazione o conservazione eventualmente pertinenti all’attività.

Esempio pratico

L'impresa decide di bollare un registro interno aggiuntivo: l'adempimento non rende automaticamente veritiera ogni annotazione.

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