Codice civile
Art. 2221 c.c. — Fallimento e concordato preventivo (articolo abrogato)
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo III; Sezione III - Disposizioni particolari per le imprese commerciali; § 3 - Dell’insolvenza
Testo dell'articolo
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
L'articolo disciplinava storicamente il rinvio alle procedure di fallimento e concordato degli imprenditori commerciali.
È abrogato per effetto dell'art. 384 del Codice della crisi, entrato in vigore sul punto il 15 luglio 2022. La scheda conserva numero e avviso ufficiale di abrogazione.
Per una situazione attuale occorre individuare le procedure e i presupposti del Codice della crisi; per vicende pregresse va verificato il regime transitorio, senza riattivare il vecchio articolo.
Esempio pratico
Un'impresa è insolvente nel 2026: si esamina il Codice della crisi e non si utilizza il vecchio rinvio del 2221 come disposizione vigente.
Note
--------------- AGGIORNAMENTO (303) Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021. --------------- AGGIORNAMENTO (311) Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. --------------- AGGIORNAMENTO (316) Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.