Codice civile
Art. 2220 c.c. — Conservazione delle scritture contabili
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo III; Sezione III - Disposizioni particolari per le imprese commerciali; § 2 - Delle scritture contabili
Testo dell'articolo
Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.
Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.
Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Le scritture e la documentazione commerciale devono essere conservate per rendere controllabili le operazioni.
Il termine codicistico è di dieci anni dall'ultima registrazione. È ammesso il supporto per immagini quando rispetta corrispondenza e leggibilità dei documenti.
La scadenza del termine di conservazione non cancella l'onere di provare un credito ancora fatto valere. Norme fiscali, controversie pendenti e conservazione digitale possono richiedere verifiche ulteriori.
Esempio pratico
Una banca chiede il saldo di un conto molto risalente: il decorso di dieci anni non la dispensa dalla prova del credito.
Giurisprudenza
Conservazione e prova del saldo
Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 1842, 2011 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Una banca che chiede un credito non è esonerata dalla sua prova per il solo fatto che sia trascorso il termine decennale di conservazione dei documenti.
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