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Art. 2220 c.c. — Conservazione delle scritture contabili 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo III; Sezione III - Disposizioni particolari per le imprese commerciali; § 2 - Delle scritture contabili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.

Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Le scritture e la documentazione commerciale devono essere conservate per rendere controllabili le operazioni.

Il termine codicistico è di dieci anni dall'ultima registrazione. È ammesso il supporto per immagini quando rispetta corrispondenza e leggibilità dei documenti.

La scadenza del termine di conservazione non cancella l'onere di provare un credito ancora fatto valere. Norme fiscali, controversie pendenti e conservazione digitale possono richiedere verifiche ulteriori.

Esempio pratico

Una banca chiede il saldo di un conto molto risalente: il decorso di dieci anni non la dispensa dalla prova del credito.

Giurisprudenza

  • Conservazione e prova del saldo

    Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 1842, 2011 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Una banca che chiede un credito non è esonerata dalla sua prova per il solo fatto che sia trascorso il termine decennale di conservazione dei documenti.

    Fonte →

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