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Art. 2223 c.c. — Prestazione della materia 

Libro V - Del lavoro · Titolo III - Del lavoro autonomo; Capo I - Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore d'opera, purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il prestatore può fornire anche i materiali necessari all'opera.

Il contratto resta d'opera se le parti hanno attribuito rilievo prevalente al lavoro. Se prevale la materia fornita, si applica invece la disciplina della vendita.

La qualificazione non dipende soltanto dal valore economico dei materiali: occorre ricostruire l'interesse concreto perseguito e la prestazione promessa.

Esempio pratico

Un falegname realizza un mobile su misura usando il proprio legno: la centralità della lavorazione distingue l'incarico dalla semplice vendita di un mobile pronto.

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