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Codice civile

Art. 2224 c.c. — Esecuzione dell'opera 

Libro V - Del lavoro · Titolo III - Del lavoro autonomo; Capo I - Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni.

Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Durante l'esecuzione il prestatore si discosta dalle condizioni pattuite o dalla regola d'arte.

Il committente può assegnare un termine congruo per conformarsi. Se il termine decorre senza rimedio, può recedere e chiedere i danni dovuti.

Il termine deve essere adeguato alla correzione richiesta. Rimangono i rimedi generali quando ne ricorrano i presupposti; il controllo non autorizza modifiche arbitrarie dell'incarico.

Esempio pratico

Un riparatore esegue un intervento diverso da quello concordato: il cliente gli assegna un termine ragionevole per conformarsi prima di recedere.

Giurisprudenza

  • Riparazione funzionale al risultato

    Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 21421, 2004 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Il riparatore deve compiere gli interventi tecnicamente necessari a un funzionamento non precario secondo l’incarico; il generico desiderio del cliente di risparmiare non restringe da solo tale obbligo.

    Fonte →

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