Codice civile
Art. 2224 c.c. — Esecuzione dell'opera
Libro V - Del lavoro · Titolo III - Del lavoro autonomo; Capo I - Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni.
Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Durante l'esecuzione il prestatore si discosta dalle condizioni pattuite o dalla regola d'arte.
Il committente può assegnare un termine congruo per conformarsi. Se il termine decorre senza rimedio, può recedere e chiedere i danni dovuti.
Il termine deve essere adeguato alla correzione richiesta. Rimangono i rimedi generali quando ne ricorrano i presupposti; il controllo non autorizza modifiche arbitrarie dell'incarico.
Esempio pratico
Un riparatore esegue un intervento diverso da quello concordato: il cliente gli assegna un termine ragionevole per conformarsi prima di recedere.
Giurisprudenza
Riparazione funzionale al risultato
Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 21421, 2004 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il riparatore deve compiere gli interventi tecnicamente necessari a un funzionamento non precario secondo l’incarico; il generico desiderio del cliente di risparmiare non restringe da solo tale obbligo.
Fonte →