Codice civile
Art. 2229 c.c. — Esercizio delle professioni intellettuali
Libro V - Del lavoro · Titolo III - Del lavoro autonomo; Capo II - Delle professioni intellettuali
Testo dell'articolo
La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.
Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Per alcune professioni intellettuali la legge impone una iscrizione in un albo o elenco.
Le autorità professionali competenti verificano i requisiti, tengono l'albo ed esercitano i poteri disciplinari secondo le leggi speciali, che prevedono anche i rimedi giurisdizionali.
Non ogni consulenza è un'attività riservata. Occorre individuare gli atti concretamente eseguiti, lo statuto della professione e il requisito richiesto.
Esempio pratico
Un cliente affida un atto professionale riservato: controlla albo, abilitazione e ambito della competenza del prestatore.
Giurisprudenza
Domanda di finanziamento e attività riservata
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 7128, 2026, Rv. 677486-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Il solo invio di una domanda di finanziamento da parte di un consulente non è necessariamente intermediazione finanziaria: rileva se siano state svolte le ulteriori attività professionali qualificate che richiedono autorizzazione e albo.
Fonte →