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Codice civile

Art. 2228 c.c. — Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera 

Libro V - Del lavoro · Titolo III - Del lavoro autonomo; Capo I - Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

L'opera non può più essere completata per una causa sopravvenuta non imputabile a nessuna parte.

Al prestatore spetta un compenso per quanto eseguito, commisurato all'utilità della parte dell'opera già compiuta.

Occorre una impossibilità effettiva e non una semplice convenienza a interrompere. Se l'evento è imputabile o si tratta di recesso volontario, la disciplina cambia.

Esempio pratico

Un provvedimento imprevedibile impedisce definitivamente la lavorazione: si valuta quale utilità concreta resta al cliente della parte già realizzata.

Giurisprudenza

  • Impossibilità non imputabile

    Corte di cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 16768, 2015 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Il compenso proporzionato all’utilità dell’opera opera per una impossibilità estranea a entrambe le parti; l’ammissione al concordato non integra di per sé tale condizione.

    Fonte →

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