Codice civile
Art. 2266 c.c. — Rappresentanza della società
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo II - Della società semplice; Sezione III - Dei rapporti con i terzi
Testo dell'articolo
La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi.
In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.
Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall'art. 1396.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
La società personale agisce attraverso chi possiede il potere rappresentativo, anche in giudizio.
In mancanza di diverso patto rappresenta la società ciascun amministratore, per gli atti compresi nell'oggetto sociale. Modifiche ed estinzione dei poteri seguono il richiamo all'art. 1396.
La gestione interna non dimostra da sola ogni potere verso il terzo. Per gli atti soggetti a forma scritta occorre rendere riconoscibile nel documento l'azione per la società.
Esempio pratico
Un amministratore firma un contratto dell'attività sociale: il testo indica che agisce per la società e si verificano eventuali limiti.
Giurisprudenza
Spendita del nome nel documento
Corte di cassazione, sez. 6 - 2, ordinanza n. 29689, 2019, Rv. 656246-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Se il contratto richiede forma scritta per la prova, l’azione del rappresentante per la società deve emergere dal documento, senza necessità di formule sacramentali ma senza supplire con il solo affidamento del terzo.
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