Codice civile
Art. 2267 c.c. — Responsabilità per le obbligazioni sociali
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo II - Della società semplice; Sezione III - Dei rapporti con i terzi
Testo dell'articolo
I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.
Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l'esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
Un creditore vanta una obbligazione della società semplice.
Può agire sul patrimonio sociale e, secondo il regime previsto, su quello dei soci che hanno agito e degli altri soci. Un patto limitativo per questi ultimi richiede conoscibilità idonea ai terzi.
La limitazione interna non è automaticamente opponibile al creditore ignaro. Nella SNC la diversa regola dell'art. 2291 rende la responsabilità di tutti i soci illimitata verso i terzi.
Esempio pratico
Un socio non gestore pattuisce una limitazione: il fornitore può contestarne l'opponibilità se non ne ha avuto conoscenza.
Giurisprudenza
Solidarietà e sussidiarietà
Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 18653, 2004 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La priorità del patrimonio sociale non esclude che società e soci siano obbligati solidalmente, pur con diversi gradi di esposizione e regole di escussione.
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