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Codice civile

Art. 2281 c.c. — Restituzione dei beni conferiti in godimento 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo II - Della società semplice; Sezione IV - Dello scioglimento della società

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano. Se i beni sono periti o deteriorati per causa imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale, salva l'azione contro gli amministratori.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

Il socio aveva conferito un bene soltanto in godimento.

Può riprenderlo nello stato in cui si trova. Se perdita o deterioramento sono imputabili agli amministratori, ha diritto al risarcimento sul patrimonio sociale, salva l'azione contro di loro.

Occorre provare titolo dell'apporto, stato del bene e imputabilità. Non è prevista una restituzione in natura di qualsiasi bene trasferito in proprietà.

Esempio pratico

Il socio riprende il macchinario dato in uso e documenta i danni causati da gestione negligente.

Giurisprudenza

  • Danno diretto al socio

    Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 2846, 1996 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Il riferimento alla restituzione dei beni in godimento sostiene la responsabilità degli amministratori anche per il danno diretto arrecato al socio nelle società personali.

    Fonte →

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