Codice civile
Art. 2282 c.c. — Ripartizione dell'attivo
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo II - Della società semplice; Sezione IV - Dello scioglimento della società
Testo dell'articolo
Estinti i debiti sociali, l'attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti. L'eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni.
L'ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
Pagati i debiti, resta un attivo da attribuire ai soci.
Il residuo rimborsa prima gli apporti e l'eccedenza è divisa secondo le quote di guadagno. Gli apporti non monetari seguono il valore pattuito o quello al momento dell'esecuzione.
Il riparto presuppone la tutela dei creditori e non coincide con la liquidazione della quota del socio uscente mentre la società continua.
Esempio pratico
Restano 20.000 euro dopo i debiti: il liquidatore applica prima il rimborso degli apporti e poi divide l'eventuale eccedenza.
Giurisprudenza
Ordine del riparto finale
Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 511, 1970 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La partecipazione proporzionale agli utili sul residuo opera dopo estinzione dei debiti e rimborso degli apporti, quando esista ancora una eccedenza.
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