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Codice civile

Art. 2282 c.c. — Ripartizione dell'attivo 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo II - Della società semplice; Sezione IV - Dello scioglimento della società

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Estinti i debiti sociali, l'attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti. L'eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni.

L'ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

Pagati i debiti, resta un attivo da attribuire ai soci.

Il residuo rimborsa prima gli apporti e l'eccedenza è divisa secondo le quote di guadagno. Gli apporti non monetari seguono il valore pattuito o quello al momento dell'esecuzione.

Il riparto presuppone la tutela dei creditori e non coincide con la liquidazione della quota del socio uscente mentre la società continua.

Esempio pratico

Restano 20.000 euro dopo i debiti: il liquidatore applica prima il rimborso degli apporti e poi divide l'eventuale eccedenza.

Giurisprudenza

  • Ordine del riparto finale

    Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 511, 1970 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La partecipazione proporzionale agli utili sul residuo opera dopo estinzione dei debiti e rimborso degli apporti, quando esista ancora una eccedenza.

    Fonte →

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