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Codice civile

Art. 2284 c.c. — Morte del socio 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo II - Della società semplice; Sezione V - Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

Un socio muore e occorre stabilire il destino del suo rapporto particolare.

Salvo patto diverso, gli altri liquidano la quota agli eredi oppure scelgono lo scioglimento; la continuazione con gli eredi richiede il loro consenso.

Gli eredi non diventano automaticamente soci o amministratori. Si verificano clausole, scelta dei superstiti e diritto di credito entrato nell'eredità.

Esempio pratico

Gli eredi del socio chiedono la liquidazione: prima di attribuire loro poteri di gestione si controlla se abbiano acconsentito a una valida continuazione.

Giurisprudenza

  • Credito degli eredi alla quota

    Corte di cassazione, sez. I, ordinanza n. 13163, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Il credito alla liquidazione del socio defunto entra nella comunione ereditaria e non si divide automaticamente; la massima ammette che un coerede lo faccia valere interamente nel caso considerato.

    Fonte →

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