Codice civile
Art. 2286 c.c. — Esclusione
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo II - Della società semplice; Sezione V - Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio
Testo dell'articolo
L'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori.
Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata alla società.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
Una grave violazione dei doveri o una situazione personale prevista dalla legge rende possibile l'esclusione.
Il codice contempla gravi inadempienze, incapacità o interdizione dai pubblici uffici e specifici eventi sugli apporti di opera o beni.
La esclusione richiede il presupposto concreto e il procedimento corretto. Non equivale alla revoca della carica e non è giustificata dal semplice esercizio non abusivo di un diritto.
Esempio pratico
Il socio d'opera non può più eseguire stabilmente la prestazione conferita: si valuta la causa di esclusione e la procedura da seguire.
Giurisprudenza
Prescrizione del diritto di esclusione
Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 27804, 2025, Rv. 676325-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La massima applica il termine quinquennale dell’art. 2949 al diritto di escludere per gravi inadempienze. Azioni cautelari o risarcitorie che non esercitino quel diritto non ne interrompono necessariamente la prescrizione.
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