Codice civile
Art. 2295 c.c. — Atto costitutivo
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo III - Della società in nome collettivo
Testo dell'articolo
L'atto costitutivo della società deve indicare: 1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci;
2) la ragione sociale; 3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società; 4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 5) l'oggetto sociale; 6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione; 7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera; 8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite; 9) la durata della società.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
L'atto costitutivo della SNC descrive soci, organizzazione e contenuto economico dell'accordo.
Indica identità, ragione sociale, amministrazione e rappresentanza, sedi, oggetto, apporti, opera, riparto e durata secondo i punti codicistici.
Il testo mostrato è coordinato: il riferimento alla razza è soppresso dal 1944 e la paternità è sostituita da luogo e data di nascita dal 1955. La forma necessaria alla iscrizione va distinta dalle condizioni del contratto non registrato.
Esempio pratico
I soci redigono l'atto con oggetto determinato, apporti e poteri, usando i dati identificativi correnti e preparando il deposito.
Giurisprudenza
Forma per contratto e registrazione
Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 4569, 1992 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
In assenza di conferimenti immobiliari il contratto di SNC può essere orale, mentre il documento è necessario per la registrazione; la mancata iscrizione conduce al regime irregolare.
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Note
------------------ AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Restano inoltre abrogati, in conformità dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, gli articoli 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma e 404 ultimo comma del Codice civile, nonché il riferimento alla razza contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2328 n. 1, 2475 n. 1, 2518 n. 1, dello stesso Codice". Testo mostrato coordinato: riferimento alla razza abrogato nel 1944; indicazione della paternità sostituita da luogo e data di nascita ai sensi della legge n. 1064/1955, artt. 2 e 3. La lettera documentale è conservata separatamente.