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Codice civile

Art. 2296 c.c. — Pubblicazione 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo III - Della società in nome collettivo

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'atto costitutivo della società, con sottoscrizione autenticata dei contraenti, o una copia autentica di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, deve entro trenta giorni essere depositato per l'iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.

Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

La SNC richiede l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro competente.

Gli amministratori depositano entro trenta giorni l'atto con firme autenticate o la copia autentica dell'atto pubblico. Nell'inerzia il socio può provvedere a spese sociali o chiedere la condanna all'adempimento; per l'atto pubblico è obbligato anche il notaio.

Il deposito non esaurisce la validità di ogni conferimento. L'omissione conduce al regime della società irregolare, senza eliminare il rapporto e la responsabilità dei soci.

Esempio pratico

Gli amministratori non depositano l'atto in trenta giorni: un socio interviene per l'iscrizione, documentando la spesa della società.

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