Codice civile
Art. 2296 c.c. — Pubblicazione
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo III - Della società in nome collettivo
Testo dell'articolo
L'atto costitutivo della società, con sottoscrizione autenticata dei contraenti, o una copia autentica di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, deve entro trenta giorni essere depositato per l'iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.
Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.
Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
La SNC richiede l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro competente.
Gli amministratori depositano entro trenta giorni l'atto con firme autenticate o la copia autentica dell'atto pubblico. Nell'inerzia il socio può provvedere a spese sociali o chiedere la condanna all'adempimento; per l'atto pubblico è obbligato anche il notaio.
Il deposito non esaurisce la validità di ogni conferimento. L'omissione conduce al regime della società irregolare, senza eliminare il rapporto e la responsabilità dei soci.
Esempio pratico
Gli amministratori non depositano l'atto in trenta giorni: un socio interviene per l'iscrizione, documentando la spesa della società.