Codice civile
Art. 2299 c.c. — Sedi secondarie
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo III - Della società in nome collettivo
Testo dell'articolo
Un estratto dell'atto costitutivo deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo in cui la società istituisce sedi secondarie con una rappresentanza stabile, entro trenta giorni dall'istituzione delle medesime.
L'estratto deve indicare l'ufficio del registro presso il quale è iscritta la società e la data dell'iscrizione.
L'istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata per l'iscrizione nello stesso termine anche all'ufficio del registro del luogo dove è iscritta la società.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
La SNC istituisce una sede secondaria dotata di rappresentanza stabile.
Entro trenta giorni si cura l'iscrizione presso l'ufficio della sede secondaria e si denuncia il fatto anche all'ufficio della sede della società, secondo le modalità applicabili.
Un recapito o deposito senza rappresentanza stabile non coincide necessariamente con una sede secondaria. Il comma abrogato e la procedura attuale vanno distinti.
Esempio pratico
La SNC apre una filiale con rappresentante stabile in un'altra provincia: coordina le comunicazioni ai registri interessati.
Note
Avviso di abrogazione del comma, legge n. 340/2000, conservato in official_text_paragraphs; il testo mostrato contiene solo i commi operativi.