Codice civile
Art. 2298 c.c. — Rappresentanza della società
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo III - Della società in nome collettivo
Testo dell'articolo
L'amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
L'amministratore rappresentante conclude un atto per la SNC.
Può compiere gli atti rientranti nell'oggetto sociale, salvo limiti dell'atto o della procura. Per opporre tali limiti al terzo occorre iscrizione o prova della conoscenza.
Ambito dell'oggetto e singola operazione vanno ricostruiti in concreto. Un comma è abrogato dalla legge n. 340/2000: il testo storico espunto resta nella fonte, non fra gli obblighi correnti.
Esempio pratico
L'amministratore acquista un bene previsto dall'oggetto sociale ma supera un limite della procura non iscritto: si accerta la conoscenza del venditore.
Giurisprudenza
Oggetto sociale e affidamento del terzo
Corte di cassazione, sez. III, sentenza n. 14254, 2020 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Per un atto espressamente previsto nell’oggetto, la massima non impone al terzo una ulteriore prova di strumentalità; pone sulla società la prova della concreta estraneità.
Fonte →
Note
Avviso di abrogazione del comma, legge n. 340/2000, conservato in official_text_paragraphs; il testo mostrato contiene solo i commi operativi.