Codice civile
Art. 230-ter c.c. — Diritti del convivente
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo VI — Del regime patrimoniale della famiglia
Testo dell'articolo
Testo in verifica.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’articolo prevedeva una tutela per il convivente che collaborava stabilmente nell’impresa del partner, limitata alla partecipazione ai risultati patrimoniali. Il suo contenuto storico era meno ampio di quello dell’impresa familiare, perché non riconosceva tutte le prerogative attribuite dall’articolo 230-bis.
Corte costituzionale 148/2024 ha dichiarato illegittima la disposizione in via consequenziale, dopo avere incluso il convivente di fatto nella tutela dell’articolo 230-bis. La scheda mantiene il numero e la storia normativa, ma non presenta il vecchio testo come regola operativa attuale.
Per una domanda relativa alla collaborazione del convivente si esaminano quindi i presupposti dell’impresa familiare e gli effetti della pronuncia costituzionale sul rapporto concreto. La decisione non attribuisce diritti per la sola convivenza e non elimina il controllo su prescrizione, giudicati o altri rapporti ormai esauriti.
Esempio pratico
Un collaboratore convivente domanda utili maturati durante un rapporto ancora controverso. La richiesta va valutata nella disciplina dell’impresa familiare come risultante dalla pronuncia costituzionale, senza restringerla al vecchio articolo 230-ter. Occorre comunque dimostrare il lavoro continuativo e verificare la situazione processuale e temporale della pretesa.
Giurisprudenza
Tutela del convivente nell’impresa familiare
Corte di cassazione, sez. Sezioni Unite, ordinanza n. 11661, Rv. 674829-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2024 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 230-bis, comma 3, c.c. (nonché, in via consequenziale, dell'art. 230-ter c.c.) -, nella nozione di "familiare" di cui alla menzionata disposizione rientra anche il convivente di fatto dell'imprenditore. (Nella specie, le S.U., all'esito della richiamata decisione della Corte cost., hanno cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva omesso ogni accertamento circa l'effettività e la continuatività dell'opera prestata nell'impresa familiare dalla ricorrente, che si era qualificata convivente di fatto del titolare).
Fonte →Illegittimità consequenziale dell’articolo 230-ter
Corte costituzionale, sentenza n. 148, 2024 · Massima ufficiale della Corte costituzionale — estratto
È dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-ter cod. civ., che disciplina i diritti e le tutele del convivente di fatto che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare.
Fonte →
Note
Corte costituzionale 148/2024: dichiarazione di illegittimità costituzionale consequenziale dell’intero articolo 230-ter. La tutela del convivente di fatto ricade nell’articolo 230-bis nella portata integrata dalla stessa sentenza. Testo originario conservato nella fonte, non nel campo operativo. Disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 148/2024: nessun testo operativo ripristinato.