Codice civile
Art. 230-bis c.c. — Impresa familiare
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo VI — Del regime patrimoniale della famiglia
Testo dell'articolo
Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi della azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.
Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.
Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.
Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.
In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732.
Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’impresa familiare protegge il familiare che lavora con continuità nella famiglia o nell’impresa quando la collaborazione non è già regolata da un diverso rapporto, come lavoro subordinato o società. La tutela dipende dal lavoro effettivamente prestato e non dal solo legame personale con l’imprenditore.
Il partecipante ha diritto al mantenimento secondo la condizione della famiglia e partecipa agli utili, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell’azienda, compreso l’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del suo lavoro. Le decisioni indicate dalla norma si prendono a maggioranza dei partecipanti. Questo non trasforma automaticamente il collaboratore in socio o comproprietario di ciascun bene aziendale.
La sentenza costituzionale 148/2024 ha esteso la nozione di familiare al convivente di fatto e ha eliminato la tutela inferiore del precedente articolo 230-ter. Restano da provare stabilità della convivenza, continuità della collaborazione e assenza di un diverso rapporto. La liquidazione della partecipazione e la prelazione sull’azienda hanno condizioni proprie, da leggere con gli altri commi.
Esempio pratico
Una convivente lavora regolarmente nel negozio del partner e segue contabilità e fornitori, senza un contratto di lavoro o di società. Alla cessazione della collaborazione può chiedere la liquidazione della partecipazione, documentando attività svolta e risultati aziendali. Non può ricavare dal solo fatto di convivere il diritto al cinquanta per cento di ogni bene dell’impresa.
Giurisprudenza
Tutela del convivente nell’impresa familiare
Corte di cassazione, sez. Sezioni Unite, ordinanza n. 11661, Rv. 674829-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2024 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 230-bis, comma 3, c.c. (nonché, in via consequenziale, dell'art. 230-ter c.c.) -, nella nozione di "familiare" di cui alla menzionata disposizione rientra anche il convivente di fatto dell'imprenditore. (Nella specie, le S.U., all'esito della richiamata decisione della Corte cost., hanno cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva omesso ogni accertamento circa l'effettività e la continuatività dell'opera prestata nell'impresa familiare dalla ricorrente, che si era qualificata convivente di fatto del titolare).
Fonte →Partecipazione sui beni e natura del diritto
Corte di cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 15810, Rv. 671276-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di impresa familiare, i diritti di partecipazione del collaboratore sui beni acquistati dal titolare con gli utili non ripartiti hanno natura obbligatoria e non reale, in coerenza: a) con la natura individuale dell'impresa e, quindi, con l'alterità del soggetto collaboratore rispetto alla stessa; b) con l'autonomia operativa dell'azienda familiare, non armonizzabile con l'assoggettamento alle normali regole della comunione; c) con le esigenze di tutela dei terzi, in quanto la contitolarità comporterebbe la sottrazione di detti beni al rischio imprenditoriale.
Fonte →Il convivente nella disciplina dell’impresa familiare
Corte costituzionale, sentenza n. 148, 2024 · Massima ufficiale della Corte costituzionale — estratto
Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 Cost., da valutarsi complessivamente, l’art. 230-bis, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui non prevede come familiare anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto».
Fonte →
Note
Corte costituzionale 148/2024 estende il terzo comma al convivente di fatto. La citazione mantiene il testo legislativo e lo coordina qui con la pronuncia; non riscrive arbitrariamente il comma. La terminologia storica «potestà» va coordinata con la responsabilità genitoriale.