Codice civile
Art. 2302 c.c. — Scritture contabili
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo III - Della società in nome collettivo
Testo dell'articolo
Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
Gli amministratori della SNC devono documentare la gestione mediante la contabilità prescritta. La documentazione permette ai soci e agli altri interessati di ricostruire l’attività e di verificare la gestione affidata agli amministratori.
Il rinvio al 2214 comprende i libri e le scritture richiesti dalla natura e dalle dimensioni dell’attività. Libri, fatture e corrispondenza devono essere coordinati con natura e dimensioni dell’impresa e con le formalità civilistiche pertinenti.
La contabilità fiscale non esaurisce necessariamente gli obblighi civilistici. Si distinguono tenuta, conservazione e valore probatorio delle scritture. Una contabilità compilata solo per finalità tributarie non è necessariamente sufficiente. L’utilizzabilità probatoria richiede i propri presupposti, anche quando i libri sono obbligatori.
Esempio pratico
L’amministratore di una s.n.c. riceve una fattura per merci e il relativo pagamento bancario. Li registra nelle scritture dell’impresa e conserva i documenti, senza ritenere sufficiente il solo estratto conto.