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Art. 2302 c.c. — Scritture contabili 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo III - Della società in nome collettivo

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

Gli amministratori della SNC devono documentare la gestione mediante la contabilità prescritta. La documentazione permette ai soci e agli altri interessati di ricostruire l’attività e di verificare la gestione affidata agli amministratori.

Il rinvio al 2214 comprende i libri e le scritture richiesti dalla natura e dalle dimensioni dell’attività. Libri, fatture e corrispondenza devono essere coordinati con natura e dimensioni dell’impresa e con le formalità civilistiche pertinenti.

La contabilità fiscale non esaurisce necessariamente gli obblighi civilistici. Si distinguono tenuta, conservazione e valore probatorio delle scritture. Una contabilità compilata solo per finalità tributarie non è necessariamente sufficiente. L’utilizzabilità probatoria richiede i propri presupposti, anche quando i libri sono obbligatori.

Esempio pratico

L’amministratore di una s.n.c. riceve una fattura per merci e il relativo pagamento bancario. Li registra nelle scritture dell’impresa e conserva i documenti, senza ritenere sufficiente il solo estratto conto.

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