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Art. 2309 c.c. — Pubblicazione della nomina dei liquidatori 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo III - Della società in nome collettivo

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

La nomina o il cambiamento dei liquidatori della SNC deve essere reso pubblico.

I liquidatori depositano la copia autentica entro trenta giorni dalla notizia della nomina, per l’iscrizione nel registro.

Il testo ha un comma abrogato dalla legge 340/2000. Data della notizia, deposito e iscrizione restano distinti, e i poteri verso i terzi si verificano col 2310.

Esempio pratico

Il nuovo liquidatore riceve notizia della nomina e cura il deposito, conservando prova del momento iniziale del termine.

Note

Avviso di comma abrogato dalla legge 340/2000 conservato nella lettera documentale; il testo mostrato contiene il comma operativo.

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