Codice civile
Art. 2309 c.c. — Pubblicazione della nomina dei liquidatori
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo III - Della società in nome collettivo
Testo dell'articolo
La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
La nomina o il cambiamento dei liquidatori della SNC deve essere reso pubblico.
I liquidatori depositano la copia autentica entro trenta giorni dalla notizia della nomina, per l’iscrizione nel registro.
Il testo ha un comma abrogato dalla legge 340/2000. Data della notizia, deposito e iscrizione restano distinti, e i poteri verso i terzi si verificano col 2310.
Esempio pratico
Il nuovo liquidatore riceve notizia della nomina e cura il deposito, conservando prova del momento iniziale del termine.
Note
Avviso di comma abrogato dalla legge 340/2000 conservato nella lettera documentale; il testo mostrato contiene il comma operativo.