Codice civile
Art. 2310 c.c. — Rappresentanza della società in liquidazione
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo III - Della società in nome collettivo
Testo dell'articolo
Dall'iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
La rappresentanza della società passa dagli amministratori ai liquidatori nella fase di chiusura.
Il passaggio previsto dalla norma, anche per il giudizio, decorre dall’iscrizione della loro nomina.
Occorre verificare pubblicità e data della procura. La liquidazione non attribuisce agli ex amministratori un potere concorrente generale; l’eventuale estinzione segue ulteriori regole.
Esempio pratico
Prima di conferire una procura per una causa della SNC in liquidazione si controlla chi risulti rappresentante alla data del conferimento.
Giurisprudenza
Iscrizione e passaggio dei poteri
Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 13746, 2003 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La voce collega alla iscrizione della nomina il passaggio rappresentativo al liquidatore e conserva sino a quel momento i poteri dell’amministratore nel caso considerato.
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