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Codice civile

Art. 2310 c.c. — Rappresentanza della società in liquidazione 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo III - Della società in nome collettivo

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Dall'iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

La rappresentanza della società passa dagli amministratori ai liquidatori nella fase di chiusura.

Il passaggio previsto dalla norma, anche per il giudizio, decorre dall’iscrizione della loro nomina.

Occorre verificare pubblicità e data della procura. La liquidazione non attribuisce agli ex amministratori un potere concorrente generale; l’eventuale estinzione segue ulteriori regole.

Esempio pratico

Prima di conferire una procura per una causa della SNC in liquidazione si controlla chi risulti rappresentante alla data del conferimento.

Giurisprudenza

  • Iscrizione e passaggio dei poteri

    Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 13746, 2003 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La voce collega alla iscrizione della nomina il passaggio rappresentativo al liquidatore e conserva sino a quel momento i poteri dell’amministratore nel caso considerato.

    Fonte →

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