Codice civile
Art. 2312 c.c. — Cancellazione della società
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo III - Della società in nome collettivo
Testo dell'articolo
Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.
Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi.
Le scritture contabili e i documenti che non spettano ai singoli soci sono depositati presso la persona designata dalla maggioranza.
Le scritture contabili e i documenti devono essere conservati per dieci anni a decorrere dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
Approvato il bilancio finale, i liquidatori chiedono la cancellazione della società personale.
I creditori insoddisfatti possono rivolgersi ai soci secondo il loro regime e ai liquidatori se il mancato pagamento è colposo. Documenti e scritture si conservano per dieci anni dalla cancellazione.
La cancellazione non estingue automaticamente ogni credito sociale: la successione dei soci e l’eventuale remissione richiedono verifiche specifiche. Le discipline speciali, anche fiscali, non si desumono dal solo testo codicistico.
Esempio pratico
Dopo la cancellazione emerge un credito non indicato nel bilancio finale: gli ex soci verificano titolarità e prova di una eventuale rinuncia, mentre un fornitore esamina la responsabilità per il proprio credito.
Giurisprudenza
Crediti non estinti con la cancellazione
Corte di cassazione, sez. U, sentenza n. 19750, 2025, Rv. 675633-02 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Le Sezioni Unite escludono che la cancellazione faccia sparire automaticamente i crediti sociali: essi passano ai soci salvo remissione inequivoca comunicata al debitore nei presupposti di legge. La sola omissione nel bilancio finale non prova la rinuncia.
Fonte →Immobili residui di società estera
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 4586, 2026, Rv. 678113-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La massima applica la legge italiana ai beni immobili siti in Italia e non liquidati di una società estera estinta, attribuendoli in comunione ai soci superstiti nel caso esaminato.
Fonte →