Codice civile
Art. 2322 c.c. — Trasferimento della quota
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo IV - Della società in accomandita semplice
Testo dell'articolo
La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la quota può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
La partecipazione dell’accomandante deve passare a un erede o a un acquirente.
La quota è trasmissibile per morte; nella cessione tra vivi, salvo patto diverso, l’effetto verso la società richiede il consenso della maggioranza del capitale.
Validità fra cedente e cessionario e opponibilità sociale non coincidono. Il bene venduto è la partecipazione: garanzie sul patrimonio sottostante vanno pattuite e interpretate.
Esempio pratico
L’accomandante vende la quota e chiede il consenso necessario per renderne efficace il trasferimento verso la SAS.
Giurisprudenza
Oggetto della cessione e garanzie
Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 11076, 2025, Rv. 674540-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Nella cessione si acquista direttamente la partecipazione e solo mediatamente il patrimonio sociale. Difetti dei beni sottostanti giustificano il rimedio ex art. 1497 nei presupposti esaminati se coperti da garanzie specifiche del cedente.
Fonte →Consenso per l’effetto sociale
Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 17255, 2013 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La voce distingue l’accordo traslativo fra cedente e cessionario dal consenso necessario per renderlo opponibile alla SAS.
Fonte →