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Art. 2321 c.c. — Utili percepiti in buona fede 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo IV - Della società in accomandita semplice

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

L’accomandante ha già ricevuto somme distribuite come utili. La protezione riguarda l’affidamento dell’accomandante su una distribuzione già eseguita, non un potere di pretendere utili inesistenti.

È protetto dalla restituzione quando li abbia riscossi in buona fede sulla base di un bilancio regolarmente approvato. Occorre una riscossione effettiva, buona fede e bilancio regolarmente approvato; la conoscenza dell’assenza degli utili esclude il presupposto soggettivo.

Servono entrambi i presupposti; non basta chiamare utile una anticipazione. La regola speciale non autorizza amministratori o società a distribuire utili fittizi. La disciplina non copre qualsiasi prelievo di denaro o restituzione di capitale mascherata da utile. La responsabilità di chi delibera resta distinta.

Esempio pratico

L’accomandante riceve l’utile del bilancio approvato senza conoscere un errore contabile: si verifica la sua buona fede prima di domandarne la restituzione.

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