Codice civile
Art. 2329 c.c. — Condizioni per la costituzione
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione I - Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Per procedere alla costituzione della società è necessario: 1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale; 2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342 , 2343 e 2343-ter relative ai conferimenti; 3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
Prima della costituzione devono essere rispettate le condizioni economiche e settoriali richieste.
Il capitale va interamente sottoscritto, i conferimenti devono seguire le regole richiamate e devono esistere le autorizzazioni speciali necessarie.
Sottoscrizione integrale non significa versamento immediato integrale in ogni caso. Denaro, beni e crediti seguono modalità diverse e le deroghe alla stima hanno presupposti propri.
Esempio pratico
Per costituire una SPA con macchinari apportati si verificano sottoscrizione, stima o valida procedura alternativa e autorizzazioni dell’attività.