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Codice civile

Art. 2330 c.c. — Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione I - Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro dieci giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329.

Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società.

L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro.

Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l'articolo 2299.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

L’atto pubblico costitutivo deve essere portato al registro delle imprese.

Il notaio lo deposita entro dieci giorni con i documenti delle condizioni costitutive; la richiesta di iscrizione è contestuale. Il socio può intervenire nell’inerzia prevista.

Il termine attuale non è quello storico di trenta giorni. Il controllo del registro è formale e il deposito va distinto dall’iscrizione costitutiva della personalità.

Esempio pratico

Il notaio riceve l’atto e cura il deposito entro dieci giorni, prima che la società possa invocare gli effetti della iscrizione.

Note

-------------- AGGIORNAMENTO (279) Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art. 3, comma 1-quinquies) che "La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

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