Codice civile
Art. 2367 c.c. — Convocazione su richiesta di soci
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI - Dell’assemblea
Testo dell'articolo
Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.
Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.
La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
Una minoranza chiede all’organo amministrativo una riunione su argomenti determinati.
La soglia è un ventesimo per le società del mercato del capitale di rischio e un decimo per le altre, salvo soglia statutaria minore; nell’inerzia può intervenire il tribunale.
Non sono ammessi gli oggetti che richiedono per legge proposta o relazione degli amministratori. La richiesta deve indicare temi legittimi.
Esempio pratico
Una minoranza della SPA chiusa raggiunge il dieci per cento e domanda una riunione su un oggetto non riservato a proposta gestoria.