Codice civile
Art. 2366 c.c. — Formalità per la convocazione
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI - Dell’assemblea
Testo dell'articolo
L'assemblea è convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalità di pubblicazione dell'avviso sono definite dalle leggi speciali.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.
In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
I soci devono conoscere luogo, tempo e materie della riunione.
La convocazione segue pubblicazione o comunicazione consentita; la totalitaria supplisce alle formalità solo con i presupposti e il diritto di opposizione per insufficiente informazione.
La presenza di alcuni soci non sana qualunque omissione. Tipo societario, ricezione dell’avviso e completezza dell’ordine del giorno si provano.
Esempio pratico
La SPA chiusa usa il mezzo statutario con prova della ricezione almeno otto giorni prima.
Giurisprudenza
Ordine del giorno chiaro
Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 23269, 2005 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La sintesi dell’avviso è ammessa se specifica, chiara e non ambigua, capace di preparare i soci e proteggere gli assenti.
Fonte →
Note
--------------- AGGIORNAMENTO (207) Il D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni recate dall'articolo 1 e dall'articolo 2, limitatamente al comma 7, e dall'articolo 3, limitatamente ai commi 1, 2, 9, 10 e 11 si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013."