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Codice civile

Art. 2384 c.c. — Poteri di rappresentanza 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI-bis - Dell’amministrazione e del controllo; § 1 - Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

Il rappresentante della società conclude un contratto con un terzo.

Il potere attribuito è generale; limiti interni non sono opponibili, anche se pubblicati, salvo prova dell’agire intenzionale del terzo a danno della società.

Superamento del limite e mancanza originaria del potere non coincidono. La sola conoscenza del limite non equivale all’intento dannoso richiesto.

Esempio pratico

L’amministratore supera una soglia interna: la società valuta il rapporto col terzo e separatamente la responsabilità amministrativa.

Giurisprudenza

  • Contestazione del potere processuale

    Corte di cassazione, sez. T, ordinanza n. 11255, 2026, Rv. 678654-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    La persona che rilascia mandato per l’ente indica funzione e potere; la contestazione richiede specificità e tempestività, anche rispetto alla verificabilità nei registri.

    Fonte →

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