Codice civile
Art. 2383 c.c. — Nomina e revoca degli amministratori
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI-bis - Dell’amministrazione e del controllo; § 1 - Disposizioni generali
Testo dell'articolo
la nomina degli amministratori è preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data della riunione dell'organo competente convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, dall'organo competente a nominarli, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
Si nomina, rinnova o revoca un amministratore.
Nomina e pubblicità richiedono dichiarazione preventiva e adempimenti; il mandato non supera tre esercizi e la revoca spetta all’organo competente con eventuali danni senza giusta causa.
Il testo del 2026 separa i modelli. La revoca non richiede sempre giusta causa per essere efficace, ma la sua assenza può costare un risarcimento.
Esempio pratico
L’organo nomina un amministratore per tre esercizi e cura iscrizione e dichiarazione di eleggibilità.
Giurisprudenza
Ragioni della revoca
Corte di cassazione, sez. 1, sentenza n. 21495, 2020, Rv. 659025-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Le ragioni di giusta causa devono essere specificate nella delibera che revoca l’amministratore; il caso non ammette la successiva aggiunta giudiziale di motivi diversi.
Fonte →Revoca del nominato pubblico
Corte di cassazione, sez. U, sentenza n. 29078, 2019, Rv. 656056-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Le Sezioni Unite riconducono al diritto privato e al giudice ordinario la revoca dell’amministratore nominato dall’ente pubblico secondo il 2449, con tutela risarcitoria pertinente.
Fonte →
Note
Avvisi di soppressione/abrogazione conservati nella lettera documentale; testo mostrato limitato alle disposizioni operative. Testo della riforma 2026 verificato nella versione istituzionale indicata; precedenti anteriori distinti per articolo originario e ambito.