Codice civile
Art. 2387 c.c. — Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI-bis - Dell’amministrazione e del controllo; § 1 - Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Lo statuto può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati. Si applica in tal caso l'articolo 2382.
Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
Lo statuto o norme speciali richiedono requisiti per amministrare. I requisiti possono rafforzare la selezione dei componenti in rapporto alla società o all’attività regolata, senza confondersi con i poteri di nomina.
Possono essere previsti onorabilità, professionalità e indipendenza con gli effetti richiamati sulla eleggibilità. Si identifica la fonte vincolante e si accerta il possesso iniziale e la permanenza dei requisiti, distinguendo criteri di opportunità e condizioni giuridiche.
Non ogni codice di comportamento opera automaticamente come requisito vincolante. Vanno esaminati fonte, incorporazione nello statuto e disciplina settoriale. L’assenza di un requisito non si deduce dalla sola valutazione negativa della gestione. Effetti della perdita, decadenza e sostituzione devono seguire la disciplina pertinente.
Esempio pratico
La banca verifica i requisiti speciali del candidato oltre a quelli comuni della SPA.