Codice civile
Art. 2399 c.c. — Cause d'ineleggibilità e di decadenza
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI-bis - Dell’amministrazione e del controllo; § 2 - Del sistema tradizionale
Testo dell'articolo
La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
Si verifica permanenza dei requisiti e ulteriori incompatibilità del sindaco. La permanenza nell’ufficio richiede conservazione dei requisiti pertinenti e rispetto delle ulteriori condizioni validamente stabilite dallo statuto.
Il primo comma è abrogato; restano perdita dell’iscrizione o requisiti richiamati e le ulteriori condizioni statutarie. Si identificano la perdita della qualifica o il venir meno del requisito e si coordina il comma residuo con le disposizioni comuni sull’indipendenza.
L’indipendenza comune è regolata dal nuovo 2396-septies. Non presentare la vecchia lista del primo comma come vigente. La sola citazione del vecchio testo non prova una causa attuale di decadenza. Occorre distinguere legge vigente, condizioni statutarie e disciplina applicabile ai fatti pregressi.
Esempio pratico
La società verifica la sospensione dal registro del sindaco e coordina gli effetti con le regole comuni.
Note
----------------- AGGIORNAMENTO (84) Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno effetto a decorrere dalla data della pubblicazione del registro prevista dall'art. 11, comma 1". Avvisi di soppressione/abrogazione conservati nella lettera documentale; testo mostrato limitato alle disposizioni operative. Testo della riforma 2026 verificato nella versione istituzionale indicata; precedenti anteriori distinti per articolo originario e ambito.