Codice civile
Art. 2398 c.c. — Presidenza del collegio
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI-bis - Dell’amministrazione e del controllo; § 2 - Del sistema tradizionale
Testo dell'articolo
Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
Occorre individuare chi presiede il collegio sindacale. Il presidente organizza la funzione collegiale senza rendere individuale il controllo affidato al collegio né sottrarre gli altri sindaci ai loro doveri.
La nomina del presidente spetta all’assemblea. Occorre una nomina dell’organo competente e si distinguono le attività di coordinamento da quelle ispettive o deliberative attribuite ai componenti.
La presidenza non elimina collegialità, quorum o responsabilità degli altri componenti. Va distinta dall’attribuzione dei poteri gestori. La presidenza non consente di sostituire le maggioranze richieste o di impedire la documentazione del dissenso. Restano i requisiti e limiti comuni dell’incarico.
Esempio pratico
L’assemblea elegge il presidente fra i sindaci e il collegio organizza le riunioni secondo le regole comuni.
Note
----------------- AGGIORNAMENTO (84) Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno effetto a decorrere dalla data della pubblicazione del registro prevista dall'art. 11, comma 1".