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Codice civile

Art. 2404 c.c. — Partecipazione alle riunioni del collegio sindacale 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI-bis - Dell’amministrazione e del controllo; § 2 - Del sistema con collegio sindacale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Un sindaco non partecipa alle riunioni del collegio nel corso dell’esercizio. La continuità della partecipazione è un obbligo personale del sindaco e non è assolta dalla sola disponibilità a leggere successivamente i verbali.

Due assenze senza giustificato motivo durante un esercizio determinano decadenza dall’ufficio. Si accertano le due assenze nello stesso esercizio e l’eventuale giustificazione, distinguendo impossibilità concreta da semplice scelta di non intervenire.

La regola vigente riguarda la partecipazione. Riunioni, quorum e verbalizzazione sono nelle norme comuni; qui non è richiesto che le due assenze siano consecutive. Non si applica automaticamente il criterio delle assenze consecutive previsto per altri incarichi. La decadenza non sostituisce l’eventuale responsabilità per violazioni di controllo.

Esempio pratico

Il collegio documenta due assenze ingiustificate nello stesso esercizio e attiva la sostituzione del componente decaduto.

Note

Riforma societaria 2026 verificata nella fonte istituzionale; precedenti anteriori mantengono il loro ambito temporale.

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