Codice civile
Art. 2405 c.c. — Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI-bis - Dell’amministrazione e del controllo; § 2 - Del sistema con collegio sindacale
Testo dell'articolo
I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.
I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
I sindaci seguono le sedi in cui si formano le decisioni societarie.
Devono assistere a consigli di amministrazione, assemblee e comitato esecutivo. Le assenze ingiustificate possono determinare decadenza nei casi indicati.
Per consiglio e comitato rilevano due adunanze consecutive nello stesso esercizio; l’assenza all’assemblea ha una previsione distinta. Verificare motivo e prova dell’assenza.
Esempio pratico
Un sindaco manca senza motivo a due consigli consecutivi: si verifica la decadenza senza applicare il diverso criterio delle riunioni del collegio.