Codice civile
Art. 2409-bis c.c. — Revisione legale dei conti
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI-bis - Dell’amministrazione e del controllo; § 2 - Del sistema con collegio sindacale
Testo dell'articolo
Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La SPA valuta se attribuire la revisione legale al collegio sindacale.
Il comma operativo consente una previsione statutaria per società non tenute al bilancio consolidato, con collegio composto da revisori legali iscritti.
Il primo comma è abrogato e la regola generale è nel 2396-novies. Restano da verificare le esclusioni delle leggi speciali, non superabili con lo statuto.
Esempio pratico
Una SPA non soggetta al consolidato inserisce la clausola e verifica che tutti i sindaci siano revisori iscritti.
Note
Avvisi di abrogazione o soppressione parziale conservati nella lettera documentale; il testo mostrato contiene le parti operative. Riforma societaria 2026 verificata nella fonte istituzionale; precedenti anteriori mantengono il loro ambito temporale.