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Codice civile

Art. 2409 c.c. — Denunzia al tribunale (articolo abrogato) 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI-bis - Dell’amministrazione e del controllo; § 2 - Del sistema con collegio sindacale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Stato della norma: abrogato espresso.

Testo dell'articolo

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il numero era il riferimento al controllo giudiziario sulle gravi irregolarità. Il riferimento storico resta utile per comprendere controversie anteriori, mentre il rimedio operativo richiede il rinvio alla disposizione vigente.

L’articolo è abrogato nel 2026 e la materia è ricollocata nel 2396-quater. Per il controllo giudiziario attuale vanno verificati soglia, irregolarità e potenziale danno secondo la nuova norma e il modello societario interessato.

I precedenti sul vecchio articolo mantengono la propria data e fattispecie; non certificano automaticamente presupposti e legittimazioni del testo nuovo. La soppressione del vecchio numero non significa assenza di tutela, ma neppure consente di presentare il testo anteriore come una seconda disciplina liberamente alternativa.

Esempio pratico

Una denuncia giudiziaria preparata sul vecchio modello viene riesaminata alla luce del 2396-quater prima del deposito.

Note

Testo storico conservato nella fonte anteriore; avviso attuale distinto dalla disciplina operativa.

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