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Art. 2411 c.c. — Diritti degli obbligazionisti 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VII - Delle obbligazioni

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società.

I tempi e l'entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.

La disciplina della presente sezione si applica inoltre agli strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Le obbligazioni attribuiscono diritti di rimborso e di rendimento variabili.

È ammessa subordinazione ad altri creditori e parametrizzazione degli interessi a dati oggettivi; la sezione si estende agli strumenti con capitale legato all’andamento della società.

Un titolo subordinato non è privo di credito e un rendimento variabile non è automaticamente un dividendo. Occorre leggere condizioni, rischio e ordine di soddisfazione.

Esempio pratico

Un prestito prevede interessi legati a un indice di redditività e rimborso dopo i creditori ordinari: le due clausole si valutano separatamente.

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